ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”

L’accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere alle PA documenti e informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L’accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere alle PA documenti e informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. E’ stato introdotto nell’ordinamento nazionale (art. 5 D.Lgs. 33/2013, modificato ed integrato con il d.lgs n. 97/2016) e si affianca all’istituto del diritto di accesso agli atti. L’accesso civico non deve essere motivato ed è gratuito. La richiesta va compilata sulla base del modello sottostante e va presentata al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione,mediante l’utilizzo della casella di posta elettronica galcampidano@gmail.com

L’amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di diniego dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame – compilando l’apposito “modello-accesso-civico-semplice” – al Responsabile della trasparenza.

L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati e secondo i limiti previsti dall’art. 5-bis del d.lgs 97/2016.

L’accesso civico è altresì consentito per fini scientifici, ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, come definito nell’art. 5-ter del d.lgs 97/2016.

Ultimo aggiornamento

20 Settembre 2023, 17:08